Una recente sentenza della Cassazione (Prima sezione civile, 9997/2026) ha sancito che il danno reputazionale derivante da notizie o affermazioni fatte attraverso programmi televisivi e comunque con il mezzo della televisione, ha un impatto maggiore rispetto a quello (ad esempio) della carta stampata . Principio peraltro comprensibile data l’immediatezza con la quale recepiamo il tutto e la potenzialità maggiormente lesiva della nostra reputazione. Di conseguenza si chiede al giornalista televisivo (o all’opinionista che sia) un maggiore controllo su verità , rilevanza, continenza ovvero quelle le caratteristiche tipiche di un corretto esercizio del diritto di cronaca. Bisognerebbe tenere a mente questo punto. Molto…a mente. #DirittoDiCronaca #Reputazione #Giustizia